“È svilente” la “semplificazione argomentativa” della Procura di Milano e del gip nell’inchiesta sull’urbanistica per cui “sarebbe sufficiente l’esistenza di un pagamento e lo svolgimento della funzione pubblica in presunto conflitto di interessi per poter ritenere sussistente un accordo corruttivo“. Sono le motivazioni con cui il tribunale del Riesame di Milano ad agosto ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti dell’architetto Alessandro Scandurra, ex componente della commissione paesaggio del comune di Milano, indagato per una presunta corruzione da parte di Coima di Manfredi Catella e l’imprenditore di Bluestone, Andrea Bezziccheri, anche lui scarcerato dopo essere stato messo in custodia cautelare in carcere. Per i giudici Pendino-Ghezzi-Papagno “non si comprende sulla scorta di quali evidenze” si sia “ritenuto che gli incarichi di progettazione siano stati affidati a Scandurra in ragione della sua funzione pubblica” dentro la commissione paesaggio e “non dell’attività di libero professionista” che svolge ad “alto livello” come “destinatario” anche “di riconoscimenti internazionali”. Per il tribunale del Riesame non è stato “dimostrato il patto corruttivo” ed emerge un “quadro fattuale confuso” che “non permette di apprezzare se Scandurra avesse concretamente polarizzato attorno a sé una cerchia di imprenditori risoluti a pagarlo per ottenere l’aggiudicazione di pareri favorevoli dalla commissione per il paesaggio” oppure no.
“Non bastano i pagamenti per dimostrare la corruzione”
Non è sufficiente la “retribuzione del pubblico ufficiale”, come i membri della commissione paesaggio di Milano che ricevono parcelle dai costruttori privati, per derivarne una “violazione del dovere di imparzialità” e quindi il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, sostengono i giudici del Riesame nelle motivazioni delle due diverse ordinanze con cui sono state revocate le misure cautelari nei confronti di Scandurra e Bezziccheri. Per i membri della commissione paesaggio che, durante la propria funzione, non si sono astenuti dal votare progetti immobiliari proposti dai committenti per cui svolgono attività come liberi professionisti, “sarebbe piuttosto ipotizzabile l’applicazione della fattispecie di abuso di ufficio” con riferimento al funzionario pubblico che “omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale“. Il reato, tuttavia sottolinea il collegio Pendino-Papagno-Ghezzi dei giudici della libertà, è stato abrogato nell’agosto 2024.

