Lo chiarisce una nota sul caso del generale

Sul caso di Roberto Vannacci la Difesa precisa: può candidarsi. La sospensione disciplinare dall’impiego per 11 mesi notificata al generale Roberto Vannacci “è nel pieno rispetto delle norme”. Lo chiarisce la Difesa in una nota in cui viene ricostruita l’inchiesta nei confronti del generale. Nel caso specifico, “l’inchiesta sommaria è stata disposta dal Capo di Stato maggiore dell’Esercito, Gen. C.A. Pietro Serino, il 18.08.2023, con contestuale nomina dell’Ufficiale inquirente, il Gen. C.A. Carlo Lamanna”. “L’inchiesta sommaria – prosegue ancora la Difesa – si è conclusa il 16.10.2023 e, a seguito della stessa, il 30.10.2023, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito ha proposto al Ministro della Difesa, per il tramite del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Amm. Giuseppe Cavo Dragone, di procedere con una inchiesta formale disciplinare. Il 1.12.2023 il Ministro della Difesa ha disposto l’avvio dell’inchiesta formale disciplinare, nominando quale Ufficiale Inquirente il Gen. C.A. Mauro D’Ubaldi. L’inchiesta formale, conclusa il 15.02.2024 con una relazione finale dettagliata che ha stabilito la fondatezza degli addebiti, è stata inviata nella stessa data al Ministro della Difesa, il quale, dopo un ulteriore vaglio del suo staff, basato su quanto stabilito dal quadro normativo, ha decretato la sanzione del militar. Il 27.02.2024 è stata notificata al Generale di Divisione Roberto Vannacci la sanzione della Sospensione disciplinare dall’impiego per 11 mesi”. “Le sanzioni disciplinari di stato non compromettono in alcun modo i diritti civili e politici del militare sanzionato, ivi inclusa l’eventuale candidatura per le consultazioni elettorali di qualsiasi tipo”. Lo precisa la Difesa in una nota in merito alla sanzione disciplinare di sospensione per 11 mesi per il generale Roberto Vannacci. La Difesa ricorda inoltre che “l’intera istruttoria è scandita da una precisa tempistica, che impone alle parti (tutte) un rigoroso rispetto dei tempi ed è condotta in contraddittorio con il militare inquisito, che può avvalersi di un militare difensore e, se lo desidera, di un legale di fiducia.”La natura e l’entità della sanzione, lungi dall’essere arbitrarie, possono includere nei casi più gravi, il deferimento alla commissione di disciplina per l’eventuale perdita del grado. L’entità delle sanzioni disciplinari è determinata sulla base degli addebiti, del grado rivestito (più elevata per i gradi più alti), delle responsabilità connesse con la posizione e del danno arrecato all’istituzione”, precisa ancora la Difesa.

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