La Giudice per le indagini preliminari, Agnese De Girolamo, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 580 del codice penale
Torna alla Corte Costituzionale la questione del fine vita: la Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Agnese De Girolamo, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 580 del codice penale, già modificato dalla sentenza costituzionale 242 del 2019, nella parte in cui richiede che la non punibilità di chi agevola il suicidio sia subordinata anche alla condizione dell’essere “tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale” per contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 32, e 117 della Costituzione.
L’ordinanza di rimessione – come fa sapere l’Associazione Coscioni – alla Corte costituzionale riguarda l’aiuto che, a dicembre 2022, Felicetta Maltese e Chiara Lalli avevano fornito a Massimiliano, 44enne toscano di San Vincenzo (Livorno) affetto da sclerosi multipla, accompagnandolo in Svizzera per poter ricorrere al suicidio medicalmente assistito.
“Nel caso di specie sussistono tutti gli elementi costitutivi del titolo di reato in origine ipotizzato dal pubblico ministero”. Ovvero, è configurabile il reato di aiuto al suicidio – mentre viene esclusa l’ipotesi di istigazione avendo Massimiliano autonomamente deciso. In caso di giudizio con condanna gli indagati rischiano dai 5 ai 12 anni di carcere.
La Giudice per le indagini preliminari, Agnese De Girolamo, ha pertanto “dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 codice penale, come modificato dalla sentenza 242 del 2019 della Corte costituzionale, nella parte in cui richiede che la non punibilità di chi agevola l’altrui suicidio sia subordinata” al fatto che “l’aiuto sia prestato a una persona ‘tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale’, per contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in riferimento agli articoli 8 e 14 della Convenzione Edu”.
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