Il Tar per la Lombardia ha annullato tutte le delibere del Comune di Milano che vietano l’accesso ad alcuni mezzi pesanti in area B e area C se sprovvisti di “sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo”, il cosiddetto sistema contro ‘l’angolo cieco’ varato da Palazzo Marino per “prevenire incidenti stradali”. Secondo il Tar c’è una chiara “incompetenza del Comune” ad adottare quegli atti perché “la disciplina della circolazione stradale corrisponde a una pluralità di competenze legislative esclusive dello Stato”. La sentenza della terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale (collegio Bignami-Fornataro-Corrado) arriva sui ricorsi intentati da 9 aziende dei trasporti pesanti, difese dagli avvocati Federico Dinelli, Giovanni Guzzetta, Jacopo Vavalli e riuniti con quelli presentati da Assotir – Associazione Italiana Imprese di Autotrasporto (avvocato Maria Eugenia Albé).
“Un dispositivo volto a scongiurare incidenti” a danno di “pedoni e ciclisti” – argomentano i giudici la propria decisione citando la Corte Costituzionale – risponde a “un’esigenza di ordine pubblico e sicurezza” che è “funzionale alla tutela dell’incolumità personale” per “prevenire una serie di reati come l’omicidio colposo e le lesioni colpose” da rimandare alla “normativa statale”. Per i giudici sull’approvazione “sia dei dispositivi di controllo e regolazione del traffico” anche “supplementari” rispetto a quelli del codice della strada ordinario dovrebbe decidere il “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

