Il commento della vicepresidente nazionale dell'Osservatorio sulla Famiglia, sulle Politiche Sociali e sulla Sicurezza
Creazione capillare di centri di accoglienza delle donne che denunciano violenze e formazione del personale che raccoglie le querele. Sono queste le priorità a cui dovrebbe guardare il governo per adempiere in pieno alla Convenzione di Istanbul, ratificata nel 2013, secondo l’avvocato Mariarosaria Della Corte, vicepresidente nazionale dell’Osservatorio sulla Famiglia, sulle Politiche Sociali e sulla Sicurezza. La stessa Convenzione da cui il mese scorso la Turchia ha annunciato di voler uscire: si tratta del primo trattato internazionale a definire la violenza di genere tra uomo e donna come “insanabile contratto di forze tra due generi diversi in cui la donna soccombe”. Come spiega la legale, la Convenzione prevede che gli Stati firmatari istituiscano una serie di reati speciali tra cui la violenza psicologica; gli atti persecutori, lo stalking; la violenza fisica e sessuale, compreso lo stupro all’interno del matrimonio; il matrimonio forzato; le mutilazioni forzate femminili; l’aborto forzato; la sterilizzazione forzata; le molestie sessuali.
In questo senso in Italia nel 2019 è entrato in vigore il ‘Codice rosso’: una legge che, secondo Della Corte, è “ben scritta ma che ha mostrato alcune falle”. Nel dettaglio, per l’avvocata specializzata nel diritto di famiglia, stalking e diritto minorile, il nostro Paese si trova indietro su due punti salienti ben disciplinati invece dalla Convenzione di Istanbul: la creazione di centri antiviolenza e la formazione delle figure professionali. Per quanto riguarda le case rifugio il principio è “quello che ha ispirato in Italia la legge sui pentiti: il pentito che confessa tutto ha diritto ad una nuova identità, una nuova vita”. Per Della Corte “la convenzione ordina così agli Stati membri di adottare la disponibilità di case famiglia: perlopiù l’80% delle donne che denuncia ha con sè figli minori che assistono allee violenze, quando non sono oggetto principale di violenze loro stessi (assistere a una violenza è un altro reato, di violenza assistita)”. Per questo il trattato di Istanbul indica agli Stati firmatari che devono fare in modo che le ragazze, le donne che denunciano, quando denunciano, devono poter lasciare le case, quasi sempre con i propri figli, “altrimenti si scoraggia la denuncia. In Italia purtroppo abbiamo dei dati dell’Istat del 2017 che i centri sarebbero 281, forse adesso sono un centinaio in più – spiega la legale -; un numero grossolanamente bassissimo. Dovrebbe esserci un centro di prima accoglienza almeno ogni 12.000 abitanti. Dovrebbero agire come la Caritas, insomma, avere una forte capillarità sui territori più decentrati”.
Altro punto, previsto dall’articolo 15 della Convenzione, è la formazione delle figure professionali che per prime accolgono una donna che denuncia una violenza. Il testo recita testualmente, “le parti (gli Stati, ndr) forniscono un’adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente convenzione”. Per Della Corte “c’è dunque la necessità da parte delle istituzioni di fare dei corsi professionalizzanti, perchè non è possibile che le forze di polizia giudiziaria non sappiamo distinguere la violenza domestica, la violenza intrafamiliare, la violenza assistita da quella che è una comune conflittualità familiare o litigi”. Questo, spiega, è alla base del 80% della degenerazione della violenza sulle donne: su questo, conclude la legale, lo Stato non ha provveduto.
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