Napoli, 2 lug. (LaPresse) – Sono diverse le motivazioni presentate nel ricorso del governatore campano Vincenzo De Luca contro il decreto di sospensione dalla carica firmato venerdì scorso dal premier Matteo Renzi. Un decreto, scrivono gli avvocati Giuseppe Abbamonte, Antonio Brancaccio e Lorenzo Lentini, “illegittimo” perché la condanna di De Luca per abuso d’ufficio è arrivata il 21 gennaio 2015, mentre la legge Severino “trova applicazione solo per le condanne che sopravvengono all’assunzione della carica”.
La norma, dunque, secondo gli avvocati di De Luca, “non ha previsto la diversa fattispecie di chi sia stato condannato prima di essere eletto”. Il decreto di sospensione risulterebbe inoltre illegittimo, come si legge nel testo del ricorso, per aver trascurato la parte del parere dell’Avvocatura generale in cui si faceva riferimento a questo aspetto. E ancora, perché “l’inedita sospensione di De Luca, prima della nomina della giunta regionale si è tradotta in un impedimento con effetti dissolutori di tutti gli organi regionali democraticamente eletti, snaturando la sospensione temporanea in un’inammissibile misura di decadenza che può scaturire solo da misure definitive”.
I difensori del presidente della Regione Campania sottolineano che per la stessa condanna De Luca era già stato sospeso dalla carica di sindaco di Salerno, violando così il principio del ‘ne bis in idem’, in base a cui non si possono subire due volte le conseguenze legali di uno stesso reato. Tra i motivi del ricorso, l’illegittimità costituzionale della legge Severino sollevata dalla Corte d’appello di Bari e dal Tar della Campania, nonché dallo stesso tribunale di Napoli, che solo pochi giorni fa ha accolto anche il ricorso di Luigi de Magistris contro la sospensione dalla carica di sindaco di Napoli. Sulla Severino si attende comunque l’udienza alla Consulta il 20 ottobre.
I difensori del governatore sottolineano come illegittimi, in base alla Costituzione, siano anche gli altri aspetti alla base del ricorso di De Luca e l’aver esteso l’applicazione della sospensione all’abuso d’ufficio e alle condanne non definitive. “Su queste premesse il disinvolto decreto della presidenza del Consiglio dei ministri non ha determinato una mera sospensione temporanea” ma “ha innescato una vera e propria paralisi istituzionale” e dunque “il pregiudizio è destabilizzante del circuito democratico costituzionale, con ricadute dissolutorie, in contrasto stridente con le previsioni della legge Severino”. La sospensione, si legge ancora, “non può tradursi in una estemporanea rottamazione degli organi della Regione Campania”, “pervenendo a conseguenze sovversive di una democrazia rappresentativa”.
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