Roma, 28 mar. (LaPresse) – “Nell’ordinamento italiano il vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, non ha l’obbligo giuridico – salvo il dovere morale di contribuire al bene comune – di denunciare all’autorità giudiziaria statuale le notizie che abbia ricevuto in merito ai fatti illeciti oggetto delle presenti Linee guida”. Così si legge nel documento, reso noto oggi dalla Conferenza episcopale italiana, sulle linee guida degli abusi sessuali. Eventuali informazioni su un procedimento giudiziario canonico, quindi, possono essere richieste dall’autorità giudiziaria “ma non possono costituire oggetto di un ordine di esibizione o di sequestro”. “Nell’ordinamento italiano il vescovo – si sottolinea ancora nelle linee guida – non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, né di incaricato di pubblico servizio, non ha l’obbligo giuridico – salvo il dovere morale di contribuire al bene comune – di denunciare all’autorità giudiziaria statuale le notizie che abbia ricevuto in merito ai fatti illeciti”.

“Quando il Vescovo abbia notizia di possibili abusi in materia sessuale nei confronti di minori ad opera di chierici sottoposti alla sua giurisdizione”, prosegue il documento della Cei, “spetta al prudente discernimento del Vescovo la scelta di informare o meno il chierico delle accuse e di adottare eventuali provvedimenti nei suoi confronti affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi ipotizzati si ripetano, ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria”. Il vescovo, si legge ancora “deve innanzitutto procedere ad espletare gli accertamenti di carattere strettamente preliminare, affidando il relativo incarico, qualora fosse ritenuto giusto ed opportuno, a persona idonea di provata prudenza ed esperienza e curando di tutelare al meglio la riservatezza di tutte le persone coinvolte”.

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