Roma, 16 ago. (LaPresse) – Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è entrata in vigore la nuova normativa sui farmaci equivalenti, contenute nel decreto legge 95/2012, che obbliga i medici a prescrivere i farmaci mediante l’indicazione del principio attivo e con il nome commerciale. Sulla ricetta rossa, cioè quella dove sono prescritti i farmaci erogati dal Servizio sanitario nazionale, dovrà comparire, quindi, il nome della sostanza, contenuta nel farmaco, che possiede proprietà terapeutiche. Questo è già sufficiente perché la ricetta sia valida. Il cittadino con questa ricetta si reca in farmacia e il farmacista gli consegna il farmaco dal prezzo più basso contenente quel principio attivo.

La nuova prevede prevede, però, che il medico possa aggiungere, oltre al nome del principio attivo anche quello commerciale del farmaco specificando sulla ricetta che non è sostituibile, ma in questo caso la decisione va motivata con una breve nota scritta sulla ricetta stessa. Per esempio, il medico di base può scrivere che il farmaco equivalente deve essere quello prodotto da quella azienda e non da un’altra, perché non contiene un eccipiente al quale il paziente in oggetto è allergico. In questo caso il farmacista deve consegnare il prodotto indicato dal medico nella ricetta.

Le disposizioni non riguardano le terapie croniche già in corso. Il legislatore, infatti, ha evitato di introdurre una normativa che potesse provocare possibili, sebbene rari, spiega il ministero della Salute, inconvenienti, nel corso di una terapia, a causa del passaggio da un medicinale all’altro, seppur con la stessa composizione.

Il paziente, come previsto dal decreto ‘Cresci Italia dello scorso gennaio, ha comunque la possibilità di richiedere al farmacista un medicinale, sia equivalente che di marca, con lo stesso principio attivo, ma con un costo più alto, pagando a proprie spese la differenza di prezzo rispetto al farmaco meno costoso. Quando al paziente è consegnato il farmaco avente il costo più alto di quello ammesso al rimborso (o perché il medico ha usato la clausola di non sostituibilità, o perché è il paziente a pretendere dal farmacista un medicinale più costoso) la differenza fra i due prezzi è a carico del cittadino.

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