Torino, 11 ott. (LaPresse) – Sarebbero passati troppi anni dall’epoca in cui Stephan Schmideiny era al vertice della Eternit ad oggi, il momento in cui si celebra il processo davanti alla Corte d’assise del Tribunale del Torino. E in questi anni, testimoni e documenti attendibili sarebbero andati perduti, quindi sarebbe impossibile preparare la sua difesa. L’imputato inoltre, oggi sarebbe una persona diversa da ieri, un magnate convertitosi all’ecologismo: per questo sarebbe ingiusto celebrare il processo e condannarlo. E’ la tesi della difesa di uno dei due imputati al processo Eternit, l’ex ad della multinazionale dell’amianto Stephan Schmideiny, assistito dall’avvocato Astolfo Di Amato, che oggi in aula a Torino si è appellato alla Corte di giustizia europea.
Per Schmideiny, oggi 64enne, l’accusa, rappresentata dal pm Raffaele Guariniello, aveva chiesto la scorsa estate 20 anni per disastro ambientale doloso e omissione volontaria di cautele nei luoghi di lavoro. E oggi il suo legale, per la prima volta in un processo sull’amianto, si è appellato “in subordine”, rivolgendosi al giudice, all’istituzione dell’Ue per avere giustizia. Di Amato ha sollevato cinque eccezioni di legittimità costituzionale. “In questo processo viene meno il diritto costituzionale alla difesa dell’imputato”, ha spiegato l’avvocato, proprio perchè sarebbe trascorso troppo tempo dall’epoca dei fatti, gli anni dal ’76 al’86, quando Schmideiny era al vertice della Eternit, ad oggi. Di Amato ha spiegato che è difficile, trascorsi oltre vent’anni, reperire testi attendibili e documenti.
Inoltre, secondo lui, gli stessi testi che hanno parlato al dibattimento non sarebbero attendibili, perchè la loro memoria potrebbe vacillare. Un secondo motivo di incostituzionalità per Di Amato sta nel fatto che, proprio perchè sono passati quasi 30 anni, nel caso in cui Schmideiny venisse condannato, la pena non avrebbe una funzione rieducativa, ma solo punitiva, e questo va contro la nostra Carta. “Se la pena perde la funzione di rieducazione – ha detto davanti al giudice – allora è contrario all’articolo 27 della nostra Carta”. Di Amato, dopo aver presentato le eccezioni di incostituzionalità, ha chiesto alla Corte “in subordine” la trasmissione degli atti alla Corte europea. Ciò significa che, se il presidente della Corte dovesse respingere queste eccezioni, giunti al terzo grado di giudizio, la Cassazione avrebbe comunque l’obbligo di mandarli all’istituzione europea.
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