Napoli, 4 lug. (LaPresse) – La disposizione si pone in contrasto anche con il diritto di azione e di difesa tutelato dall’articolo 24 della Costituzione, in quanto impedisce “di dimostrare al soggetto interessato, con tutte le garanzie del giusto processo, di meritare appieno i benefici che lo Stato accorda”, in un giudizio “che coinvolge le vite dei singoli e gli stessi valori fondamentali della convivenza civile”. La Corte ha ribadito che “è imprescindibile un’attenta valutazione di meritevolezza dei beneficiari. In tale contesto, i vincoli di parentela o di affinità richiedono un vaglio ancor più incisivo sull’assenza di ogni contatto con ambienti delinquenziali, sulla scelta di recidere i legami con la famiglia di appartenenza, su quell’estraneità che presuppone, in termini più netti e radicali, una condotta di vita incompatibile con le logiche e le gerarchie di valori invalse nel mondo criminale”.
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