Roma, 15 nov. (LaPresse) – "Per il biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi 9-11 della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le assunzioni di lavoratrici donne effettuate nel medesimo biennio, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui". Lo prevede un articolo della bozza della manovra, che LaPresse ha potuto visionare. "Le assunzioni devono comportate un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona allo stesso soggetto", prosegue il capitolato di bilancio.
© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata