Roma, 17 mag. (LaPresse) – "Le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera". È quanto si legge in una bozza del Dpcm che LaPresse ha potuto visionare. "Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità", prosegue il testo. Che elenca i casi riguardanti i protocolli o linee guida delle regioni: "L’accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all’interno dei medesimi; l’accesso dei fornitori esterni; le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti; le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti; le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive; lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti; le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno degli stabilimenti balneari; le spiagge di libero accesso".