Milano, 29 ott. (LaPresse) – Dal 1° settembre 2020 la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, il cosiddetto superticket, è abolita. Dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 185 milioni di euro per l’anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Lo si legge nella bozza della manovra.