La Consulta ha depositato le motivazioni della sentenza con la quale è stata sancita la parziale illegittimità dell'Italicum. "La Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee", si legge.
"Fermo restando – si legge nelle 100 pagine della Consulta – quanto appena affermato, questa Corte non può esimersi dal sottolineare che l'esito del referendum ex art. 138 Cost. del 4 dicembre 2016 ha confermato un assetto costituzionale basato sulla parità di posizione e funzioni delle due Camere elettive".
BALLOTTAGGIO DISTORSIVO. Il ballottaggio rischia di "comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell'assemblea elettiva e l'eguaglianza del voto". La Corte Costitituzionale sottolinea che con l'italicum "una lista può accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito al primo turno un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno. Le disposizioni censurate riproducono così, seppure al turno di ballottaggio, un effetto distorsivo analogo a quello che questa Corte aveva individuato nella sentenza n.1 del 2014, in relazione alla legislazione elettorale previgente".
Per la Corte costituzionale "ben può il legislatore innestare un premio di maggioranza in un sistema elettorale ispirato al criterio del riparto proporzionale di seggi, purchè tale meccanismo premiale non sia foriero di un'eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa". In questo caso, però, la Corte ravvisa una "lesione" della Costituzione per le "concrete modalità dell'attribuzione del premio attraverso il turno di ballottaggio" laddove "prefigura stringenti condizioni che rendono inevitabile la conquista della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi da parte della lista vincente".
PREMIO NON IRRAGIONEVOLE. Un premio di maggioranza assegnato alla lista che al primo turno ottiene il 40 per cento, secondo la Consulta, invece, non è "irragionevole", perché "consente di attribuire la maggioranza assoluta dei seggi in un'assemblea rappresentativa alla lista che abbia conseguito una determinata maggioranza relativa".
CAPILISTA BLOCCATI NON LEDONO LIBERTA' ELETTORI. Il sistema dei capilista bloccati previsto dall'Italicum non lede la libertà di voto. "Mentre lede la libertà del voto un sistema elettorale con liste bloccate e lunghe di candidati, nel quale è in radice esclusa, per la totalità degli eletti, qualunque indicazione di consenso degli elettori, appartiene al legislatore – spiegano i giudici della Consulta – discrezionalità nella scelta della più opportuna disciplina per la composizione delle liste e per l'indicazione delle modalità attraverso le quali prevedere che gli elettori esprimano il proprio sostegno ai candidati".
"Alla luce di tali premesse", le norme contenute nell'Italicum "non determinano una lesione della libertà del voto dell'elettore, presidiata dall'articolo 48, secondo comma, della Costituzione. Il sistema elettorale previsto" dalla legge all'esame della Corte "si discosta da quello previgente per tre aspetti essenziali: le liste sono presentate in cento collegi plurinominali di dimensioni ridotte, e sono dunque formate da un numero assai inferiore di candidati; l'unico candidato bloccato è il capolista, il cui nome compare sulla scheda elettorale (ciò che valorizza la sua preventiva conoscibilità da parte degli elettori); l'elettore può, infine, esprimere sino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capilista"