Roma, 20 feb. (LaPresse) – Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi i decreti attuativi del cosiddetto Jobs Act, che porta a compimento la riforma del mercato del lavoro del governo di Matteo Renzi. Il Cdm ha quindi approvato il ‘Testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni’, che di fatto eliminano o mantengono alcune tipologie contrattuali.

CO.CO.CO e CO.CO.PRO. Tra i bocciati ci sono i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti a progetto.

Con l’entrata in vigore del Jobs Act, non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto (quelli già esistenti potranno proseguire fino alla loro scadenza). Dal primo gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali “comparativamente più rappresentative sul piano nazionale – spiega Palazzo Chigi – che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni”.

Sono aboliti anche i contratti di JOB SHARING e quelli di ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO.

Vengono, invece, confermate altre tipologie di contratto: quello a TEMPO DETERMINATO (a cui vengono apportate modifiche sostanziali), quello di SOMMINISTRAZIONE (che può rappresentare al massimo il 10% sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa che vi fa ricorso), il contratto A CHIAMATA (che potrà essere attivato anche via sms), il LAVORO ACCESSORIO, cioè il ‘voucher’ (verrà elevato il tetto dell’importo per il lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e verrà introdotta la tracciabilità con tecnologia sms come per il lavoro a chiamata).

Promosso anche il contratto di APPRENDISTATO. Si punta a semplificare quello di primo livello (per il diploma e la qualifica professionale) e di terzo livello (alta formazione e ricerca) riducendone anche i costi per le imprese che vi fanno ricorso, nell’ottica di favorirne l’utilizzo in coerenza con le norme sull’alternanza scuola-lavoro.

Sul fronte del PART-TIME vengono definiti i limiti e le modalità “con cui, in assenza di previsioni al proposito del contratto collettivo, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare e le parti possono pattuire clausole elastiche (le clausole che consentono lo spostamento della collocazione dell’orario di lavoro) o flessibili (le clausole che consentono la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part- time verticale o misto)”. Viene inoltre prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.

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