Roma, 27 lug. (LaPresse) – Le università potranno incrementare le tasse per gli studenti fuori corso, fino a raddoppiarle, rispetto agli allievi in regola, per quelli che hanno un reddito familiare superiore ai 150mila euro. E’ quanto prevede un emendamento al decreto sulla spending review, presentato dai relatori, e che ha avuto il via libera da parte della commissione Bilancio del Senato. Gli incrementi, si legge nel testo dell’emendamento, possono essere disposti dagli atenei secondo criteri che saranno contenuti in un decreto del ministero dell’Istruzione, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, “sulla base dei principi di equità, progressività e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare Isee, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all’università e della specifica condizione degli studenti lavoratori”.
L’emendamento approvato prevede, inoltre, altre due fasce che definiscono l’aumento massimo da applicare alle tasse: per i redditi familiari sotto i 90mila euro, la maggiorazione non può superare il 50%, mentre per quelli compresi tra i 90mila e i 150mila euro, l’aumento non può superare il 50 per cento. La norma prevede anche che gli introiti siano destinati, per il 50%, alle borse di studio e per il resto a interventi di sostegno a servizi abitativi, di orientamento, di ristorazione e di assistenza.
Nel mirino della spending review anche i professori universitari che rientrano in ruolo dopo un’incarico diverso: non potranno cumulare le indennità allo stipendio. Lo prevede un emendamento al decreto legge sulla spending review approvato stanotte dalla commissione Bilancio del Senato e presentato dal senatore Fli Giuseppe Valditara. “Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli – recita il testo approvato – è corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. In nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle università può conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l’Ente o Istituzione in cui abbia svolto l’incarico. L’attribuzione di assegni ad personam, in violazione delle disposizioni di cui al presente comma è illegittima ed è causa di responsabilità amministrativa nei confronti di chi delibera l’erogazione”.
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