Roma, 8 set. (LaPresse) – E’ stato pubblicato sul sito del ministero delle Finanze il decreto che introduce l’obbligo del pareggio di bilancio per Pubblica Amministrazione. Si interviene innanzitutto sull’articolo 53 della Costituzione, che ad oggi riporta: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. Ora viene aggiunto il seguente comma: “La Repubblica, in conformità ai vincoli economici e finanziari che derivano dall’appartenenza all’Unione europea, persegue l’equilibrio dei bilanci e il contenimento del debito delle pubbliche amministrazioni, anche assicurando le verifiche a consuntivo e le eventuali misure di correzione, in base ai principi e ai criteri stabiliti con legge, approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna delle Camere”. La novità è la verifica di come i soldi vengono spesi, come ciò avverrà è da capire, se con un organo esterno, società di consulenza e revisione, o attraverso un organo indipendente, o attraverso la Corte dei Conti.
L’articolo 2 del decreto interviene invece sull’articolo 81 della Carta. Ad oggi il testo riporta: “Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L’esercizio provvisorio del bilancio (ovvero quando si lavora senza aver avuto l’approvazione delle assemblee legislative nazionali e regionali, ndr) non può essere concesso se non per Legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la Legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra Legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte”. Il nuovo testo invece è il seguente: “Il bilancio dello Stato rispetta l’equilibrio delle entrate e delle spese. Non è consentito ricorrere all’indebitamento, se non nelle fasi avverse del ciclo economico nei limiti degli effetti da esso determinati, o per uno stato di necessità che non può essere sostenuto con le ordinarie decisioni di bilancio. Lo stato di necessità è dichiarato dalle Camere in ragione di eventi eccezionali, con voto espresso a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti”. Invariato il principio seconco cui “ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri finanziari provvede ai mezzi per farvi fronte”. Invariato anche il principio secondo cui “le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo”. Viene richiamata “La legge di cui all’articolo 53, terzo comma, definisce il contenuto proprio della legge di approvazione del bilancio”. Nessuna novità sull’esercizio provvisorio del bilancio che “non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi”.
L’articolo 3 del nuovo decreto infine interviene sull’articolo 119 della Costituzione, che regola la finanza e i bilanci degli enti locali. Al primo paragrafo che oggi riporta: I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa” viene aggiunto “nel rispetto dell’equilibrio dei bilanci”. Viene poi aggiunto al comma “i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato” viene aggiunto “con contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti medesimi siano osservati i principi dell’articolo 53, terzo comma”. Infine l’articolo 4 del decreto fissa l’entrata in vigore delle nuove norme “a decorrere dall’esercizio finanziario 2014”.
© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata