Bonus mamme lavoratrici, esonero dei contributi per chi assume

Bonus mamme lavoratrici, esonero dei contributi per chi assume

Due delle misure per la famiglia contenute nella Manovra 2026. Tra gli altri interventi, priorità ai genitori sui contratti part-time, rafforzamento dei congedi parentali, sostituzione maternità più lunga.

Arriva il bonus mamme lavoratrici potenziato e l’esonero dal pagamento dei contributi per chi assume donne con almeno tre figli. Sono due diverse misure dedicate alla famiglia: una delle priorità messe in fila dalla premier Giorgia Meloni (nella conferenza sulla legge di Bilancio post Consiglio dei ministri), contemplate dalla bozza del testo della Manovra 2026, appena varata dal governo, e ormai pronta ad affrontare il percorso parlamentare per la sua approvazione.

Misure per la famiglia

Decontribuzione per l’assunzione delle donne con almeno tre figli minorenni, priorità ai genitori nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, rafforzamento dei congedi parentali e di malattia, possibilità di contratti di sostituzione maternità più lunghi.

Bonus mamme

Il bonus mamme è una misura che almeno nel titolo era presente anche nella Manovra dell’anno scorso (ed è cambiata poi con il decreto Economia). Il bonus quindi viene potenziato da 40 a 60 euro al mese per le madri lavoratrici con un reddito sotto i 40mila euro.

Niente contributi per chi assume

“Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal primo gennaio 2026 assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi – si legge nella bozza della Manovra – è riconosciuto, nei termini di cui al comma 2, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui”, e – prosegue – “qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero di cui al comma 1 spetta per dodici mesi dalla data dell’assunzione”.

Contratto part-time

“A fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore, con almeno tre figli conviventi – si spiega nel testo – fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale”.

Congedi parentali

Viene elevato da 12 a 14 anni di età del figlio il limite per accedere a congedi parentali e per malattia per i figli minori, inoltre ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di dieci giorni (attualmente è cinque giorni) lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa tra i tre e i 14 anni (al momento è il limite è di otto anni). Infine, per “favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro”, il contratto di sostituzione per malattia “può prolungarsi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino”.

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