Pensioni, operativo il ‘bonus Giorgetti’ per chi posticipa l’uscita: come funziona

Pubblicata il 16 giugno la circolare dell'Inps: cresce la platea dei beneficiari

È operativo dallo scorso 16 giugno l’incentivo al posticipo del pensionamento previsto dalla legge di Bilancio 2025, il cosiddetto ‘bonus Giorgetti‘. L’Inps ha infatti pubblicato in tale data una circolare con le novità disciplinari per accedere all’incentivo: la manovra ha determinato un’estensione della platea dei soggetti che possono accedere al bonus, prevedendo che la misura possa applicarsi non solo a favore dei lavoratori che maturino il diritto alla pensione anticipata flessibile, come previsto dalla previgente disciplina, ma anche in favore dei soggetti che raggiungano il diritto alla pensione anticipata. “La circolare”, ha dichiarato il presidente dell’Inps Gabriele Fava, “rende immediatamente operativo il cosiddetto bonus Giorgetti. La permanenza dei lavoratori più anziani nel mercato del lavoro non deve più essere vista come un ostacolo all’ingresso dei giovani. Le statistiche di Eurostat dimostrano infatti che in molti Paesi con un elevato tasso di occupazione tra i lavoratori anziani, anche i giovani tendono ad avere percentuali di occupazione più alte. È necessario, dunque, un cambio di mentalità, che favorisca l’incontro tra generazioni diverse, un obiettivo che può essere raggiunto anche attraverso misure di flessibilità”.

Come funziona il bonus Giorgetti

I lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 2025 il diritto alla pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata, e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima. In questo modo, spiega l’Inps, il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. E gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore – che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia – sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte non sono imponibili ai fini fiscali. Acquisiti i pareri espressi dal Ministero dell’Economia e delle finanze e dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare Inps è stato precisato che il regime di non imponibilità di cui all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), gestioni previdenziali obbligatorie riservate ai lavoratori dipendenti del settore pubblico.