Lotta alle false recensioni, arriva nuova disciplina da parte del governo. Potrà pubblicare solo chi ha usato il prodotto o il servizio e non oltre 15 giorni “dalla data di utilizzo o di fruizione”. Lo prevede la bozza del disegno di legge sulle Pmi che disciplina la “pubblicazione delle recensioni on-line relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, ivi incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano”, per verificare “che la recensione sia attendibile e provenga da un consumatore che abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio”.
In particolare, “il consumatore che dimostra l’effettivo utilizzo di servizi o prestazioni può rilasciare la propria motivata recensione non oltre quindici giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio”. Inoltre “la recensione deve essere sufficientemente dettagliata e rispondente alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre”. Il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato ha diritto di replicare e di ottenere la cancellazione delle recensioni che lo riguardino, qualora l’autore non abbia usufruito del bene o servizio recensito, o le recensioni siano ingannevoli o non veritiere o eccessive.
La stretta riguarda anche gli imprenditori, nel senso che “sono vietati l’acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione” e sono vietati “l’attribuzione a un prodotto o a un servizio di recensioni formulate dai consumatori in relazione a un prodotto o un servizio differenti e la promozione e il condizionamento del contenuto delle recensioni mediante incentivi”. In caso di violazioni l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può prevedere sanzioni.
Previsto anche un “codice di condotta” in capo all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per “gli intermediari e i soggetti attivi nella diffusione di recensioni on-line”.