Inchiesta urbanistica Milano, tutte le accuse nel processo sui grattacieli

Inchiesta urbanistica Milano, tutte le accuse nel processo sui grattacieli
Cantieri dei grattacieli Portali di via Melchiorre Gioia 20 – Milano, 16 Luglio 2025 (Foto Claudio Furlan/LaPresse)

Il dibattimento ripartirà il 29 aprile con le arringhe difensive

LaTorre Milano’ di via Stresa è uno ‘scempio territoriale’ che ‘è intollerabile‘, realizzato in violazione dei ‘doveri di solidarietà sociale’ sanciti dalla Costituzione perché pagato dalla ‘collettività’ con un ‘finanziamento occulto a favore dell’operatore edilizio’ in termini di oneri di urbanizzazione e senza rispettare le norme nazionali ‘inderogabili’ su altezze, volumi e distanze fra edifici che servono a tutelare non solo il ‘paesaggio’, incluso quello ‘urbano’, ma soprattutto i requisiti ‘igienico-sanitari’ e di ‘sicurezza’ degli edifici dentro le città, a difendere il ‘suolo’ dal ‘rischio idrogeologico’ e ‘l’ambiente’ e preservare il valore ‘storico artistico’ e architettonico di Milano che è stata costruito nei secoli. La ‘ristrutturazione edilizia’ con cui sarebbe stata autorizzato il grattacielo è un ‘mostro giuridico’ che il ‘legislatore’ non si è ‘mai sognato’ di approvare né la ‘giurisprudenza’ di riconoscere. Sono le parole che la Procura di Milano ha dedicato giovedì mattina al grattacielo di piazza Carbonari. Dopo le 6 ore di requisitoria del 16 marzo e altre due ore il 2 aprile, la pm Marina Petruzzella ha concluso la discussione della pubblica accusa nel primo processo per l’urbanistica di Milano chiedendo la confisca del palazzo di 83 metri di via Stresa 22-24: 8.020,34 metri quadrati di superficie lorda di pavimento frazionata in 102 appartamenti di lusso di vario taglio per un indice di edificabilità pari a 4,89 metri cubi su ogni metro quadrato.

Le accuse

Ecco la sintesi delle accuse per come emerse dalla requisitoria e dalle numerose memorie prodotte in udienza per i 12 mesi del processo che ripartirà il 29 aprile con le arringhe difensive: la torre è stata autorizzata fra 2017 e 2019 con una ‘super-Scia’ alternativa al permesso di costruire, qualificando l’intervento come ‘ristrutturazione edilizia’ invece che ‘nuova costruzione’ con cambio di destinazione d’uso dopo la totale demolizione e ricostruzione dei due edifici produttivi e a uso uffici precedenti alti 2 e 3 piani, diversi per ‘sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche’ rispetto a quello realizzato. Sono state raggiunte altezze fino a ‘tre-quattro volte superiori a quelle degli edifici circostanti’. Non è stato approvato dal Comune di Milano un piano attuativo, lo strumento di pianificazione di dettaglio che le norme nazionali del 1942 (la legge urbanistica fondamentale) e 1967 (la cosiddetta ‘Legge Ponte) impongono per i palazzi più alti di 25 metri o con cubature superiori a 3 metri cubi per metro quadrato. Il piano attuativo o di lottizzazione servirebbe a tarare la necessità di servizi pubblici sulla zona in caso di nuova edificazione e a raccordare il costruito con l’esistente. Per la Procura non è stata fatto alcun ‘bilanciamento delle dotazioni urbanistiche’ come verde, parcheggi, scuole, presenti nell’area.

Gli oneri di urbanizzazione

Inoltre la ‘Torre Milano’ ha recuperato in altezza le superfici e i volumi di ‘locali seminterrati’ abusivi, già ‘oggetto di condono edilizio’. Secondo i pm ciò sarebbe avvenuto in violazione della stessa delibera del consiglio comunale di Milano che, nel 2017 nell’applicare la legge regionale sul recupero dei vani interrati e varata come incentivo alle imprese sia per esigenze di rigenerazione urbana che di mercato abitativo, vietava la traslazione dei volumi in ‘altre parti dell’edificio’. Secondo le accuse il recupero di quei volumi ha incrementato ulteriormente il ‘carico urbanistico’, che si sarebbe dovuto bilanciare con nuovi servizi, offrendo un vantaggio economico competitivo non irrilevante per l’imprenditore privato – i Rusconi – che hanno venduto metri quadrati di ex laboratori abusivi interrati e situati in una zona a rischio alluvionale, al valore di mercato di attici residenziale sulla cima di un grattacielo. Infine ‘Torre Milano’ si sarebbe avvantaggiata – secondo i pm – di oneri sottostimati. In particolare su una voce: la ‘monetizzazione degli standard’ utilizzata al posto della cessione gratuita di aree al Comune dove realizzare servizi. Sarebbe stata concessa pur in ‘assenza dei presupposti’ previsti dalla legge 12 del 2005 di Regione Lombardia sul governo del territorio e con benefici economici che la consulente tecnica della Procura, la professoressa Chiara Mazzoleni dell’Università IUAV di Venezia, ha stimato in oltre 1,2 milioni di euro. I costruttori avrebbero pagato 530.578,8 euro grazie ai 306,16 euro/mq di valore tabellare previsto dal Comune nel 1997 e mai aggiornato, esclusa l’inflazione Istat, invece che cifre ‘3 volte superiori’. Per la Procura quei soldi mancanti sarebbero un ‘finanziamento occulto a carico della collettività’ e a ‘favore dell’operatore edilizio’ (i costruttori Rusconi e i loro investitori nella società OPM srl) e un ‘danno patrimoniale per il Comune’. Perché quel denaro, al contrario di voci come il contributo di costruzione o gli oneri, non sono tasse o ‘prestazioni patrimoniali’ – sostiene la Procura citando sentenze del Tar e del Consiglio di Stato – ma avrebbe invece un ‘vincolo di destinazione’ per ‘l’acquisto di aree’ nella stessa zona su cui restituire alla città servizi di interesse generale. Una moneta di scambio rispetto al ‘lucro’ che gli operatori privati traggono dallo ‘sfruttamento del territorio’ e delle sue ‘dotazioni’ che esistono perché esiste la città. ‘La stessa torre nel deserto del Sahara non vale’, ha detto in aula la pm. Se la misura della monetizzazione non consente al Comune di acquistare aree in quantità pari a quelle non cedute, si ha un peggioramento della qualità urbana, con danno per l’intera collettività’.

Sul tema oneri la pm ha cercato di valorizzare almeno una mezza dozzina di sentenze recenti del Tar Lombardia, alcune depositate a processo, che da mesi stanno dando ragione al nuovo corso di Palazzo Marino per aver raddoppiato-triplicato quelle voci a partire dal dicembre 2024, come conseguenza delle inchieste giudiziarie e per aver chiesto una serie di ‘conguagli’ sul passato ai costruttori. Secondo i giudici amministrativi, infatti, i valori stabiliti nel 1997 sarebbero stati di ‘assoluta inattualità’ e gli uffici tecnici di Palazzo Marino avrebbero sempre avuto il compito di verificarli caso per caso, anche in assenza di una delibera del consiglio o della giunta comunale che imponesse loro i rialzi degli oneri. Questo perché la monetizzazione dello standard deve essere pari a ‘una somma commisurata al valore economico’ di un’altra ‘area’ edificabile ‘da acquisire’ nelle immediate vicinanze ed è questo un ‘adempimento’ che ai funzionari tecnici è ‘imposto direttamente dalla legge regionale’ della Lombardia attraverso l’applicazione di ‘parametri’ che richiedono ‘discrezionalità tecnica’ e non ‘politica’.

Ristrutturazione edilizia vs nuova costruzione

Sugli altri temi del processo, la cui sentenza attesa entro l’estate e che probabilmente sarà una sorta di pronuncia ‘pilota’ per tutte le altre indagini sull’urbanistica, la Procura ha ribadito che per la ‘Torre Milano’ è stata utilizzata una definizione di ‘ristrutturazione edilizia’ che la ‘giurisprudenza non si è mai sognata di dare’, anche perché sarebbe stato ‘paradossale‘. Nonostante, almeno dal 2013, il legislatore abbia inteso allargare le maglie della ristrutturazione, modificando numerosi criteri come il rispetto dei volumi preesistenti, della sagoma, del sedime, fino ad arrivare a sancire che la stessa può portare alla ricostruzione di un edificio ‘in tutto o in parte differente’ dal precedente, il rispetto del presupposto della ‘continuità’ fra edificio demolito e ricostruito sarebbe presente nella ‘giurisprudenza penale e amministrativa’ da ben prima di inchieste e processi milanesi. Procedimenti in cui questa nozione di ristrutturazione, più stringente, è stata confermata da diversi gip, tre collegi del Tribunale del riesame e dalla Corte di Cassazione nella vicenda delle ‘Residenze Lac’ al Parco delle Cave e da sentenze di Tar e Consiglio di Stato anche con riferimento a cantieri sotto processo, come quello di via Fauchè vicino a corso Sempione. La pm ha lanciato una stoccata a una parte della ‘stampa’ che, nel coprire la vicenda giudiziaria, avrebbe fatto passare come ‘strampalate’, ‘singolari’ e ‘innovative’ le interpretazioni come quelle della Procura di Milano perché avrebbero ‘colto di sorpresa il Comune e gli imputati’ e le prassi adottate da anni.

Il Pgt di Milano

Tra le accuse più tecniche del processo ‘Torre Milano’ ci sono quelle che coinvolgono indirettamente la commissione per il paesaggio riformata dal Comune dopo le indagini. Per la Procura sarebbe responsabile di un ‘triplo salto mortale’ per far approvare ‘in modo del tutto inspiegabile’ il disegno del grattacielo di 83 metri. Nei primi pareri del 2018 l’organo tecnico consultivo di Palazzo Marino esprimeva ‘forti perplessità’ sull’idea di ‘concentrare le volumetrie in un edificio di altezza molto elevata, privo di relazioni con il contesto in cui si inserisce’ e che è ‘difficilmente giustificabile dal punto di vista della sua collocazione urbana’. Dopo due mesi nello stesso anno, la commissione cambia idea e ‘Torre Milano’ viene definita come ‘elemento nuovo’ ed ‘eccezionale’ che intreccia ‘nuovi legami fissando capisaldi visibili in lontananza’, in particolare con gli edifici del ‘Centro Direzionale di Porta Nuova‘. ‘Per fortuna – ha scherzato la pm – non intreccia legami non con l’Empire State Building’ di New York. In generale l’argomento riguarda quello che in gergo si chiama ‘discostamento’ dalla ‘norma morfologica’ prevista dal Piano di governo del territorio di Milano che disciplina la gestione dei volumi delle nuove edificazioni e la forma che assumeranno (torre, a cortina, edificio in linea etc). Per la Procura il discostamento è ‘solo una variante terminologica’ dei cosiddetti interventi edilizi in ‘deroga’ che sono disciplinati dalla legge regionale 2005. Per i quali sono previsti ‘limiti ristretti‘ e un voto del ‘consiglio comunale’, superato invece dalla commissione paesaggio, perché è quello ‘l’organo a legittimazione democratica’ in cui prendere le decisioni in materia di ‘pianificazione del territorio’.

La Scia alternativa

Riflessione da cui scaturisce quella invece su un’altra delle imputazioni centrali dell’urbanistica milanese: l’utilizzo della Scia unilaterale con atto obbligo. Nonostante abbia lo stesso nome della Scia ordinaria non si tratta di quella che viene utilizzata per ristrutturare case e cucine internamente ma di un titolo edilizio per le cosiddette ‘ristrutturazioni pesanti’ che è stato introdotto nel 2016 con la ‘riforma Madia’ come forma di ‘liberalizzazione del procedimento amministrativo’, hanno spiegato alcuni consulenti delle difese in aula nel corso del processo. A Milano è stata utilizzata e, secondo la Procura abusata, grazie a una circolare firmata dagli ex dirigenti e plenipotenziari dell’urbanistica meneghina, Giovanni Oggioni e Franco Zinna, il 30 maggio 2018. Determina in cui due titoli edilizi – Scia alternativa e permesso di costruire convenzionato – vengono di fatto equiparati. Avviene nonostante la prima sia a totale appannaggio del privato che svolge in proprio l’istruttoria edilizia ed urbanistica sul palazzo da realizzare, ad esempio auto determinando gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune che può solo assentire o negare entro determinati termini temporali. Nel permesso di costruire convenzionato invece l’istruttoria è dell’apparato pubblico fino al rilascio del titolo con la convenzione accessoria che deve essere votata dal consiglio comunale (in Lombardia la legge prevede che è sufficiente il voto della giunta) e che necessita anche una fase di osservazioni da parte dei cittadini ‘interessati’ dal progetto perché vivono in quell’area. Oggioni e Zinna e i loro difensori si oppongono a questa lettura della pubblica accusa sostenendo che la circolare numero 65/2018 altro non sia che una determina operativa dopo che il legislatore nazionale – e quindi lo Stato – con la ‘riforma Madia’ aveva introdotto lo strumento della ‘Super-scia’. In quella fase andava calata nei contesti locali e nei rispettivi regolamenti edilizi. Inoltre, con i loro avvocati, contestano la lettura per cui ‘l’atto unilaterale d’obbligo’ non sarebbe equivalente a una convenzione urbanistica. Secondo loro sarebbe invece previsto dalla legge lombarda (l’articolo 42) e dal Testo unico del procedimento amministrativo del 1990. Secondo l’accusa invece le inchieste sull’urbanistica mostrerebbero proprio con quali strumenti – ad esempio la Scia e i pareri della commissione paesaggio composta tutta da ‘professionisti operanti nel settore dell’edilizia’ in potenziale o concreto conflitto d’interesse – a Milano sia stata ‘vanificata’ la potestà di pianificazione del territorio che doveva essere in capo ai consiglieri comunali.

Il Piano attuativo e i ‘Guasti urbanistici’

L’ultima, ma più importante e principale accusa della Procura di Milano, è quella relativa ai piani attuativi: la Cassazione ha scritto che la loro assenza porta nelle città ‘guasti urbanistici’ e ‘sfruttamento intensivo del territorio’ che ‘con buona pace della complessità’ rendono meno quello che è il ‘senso profondo del principio della pianificazione degli interventi edilizi e di trasformazione urbana’. Lo ha scritto nel luglio 2025 nella sentenza cautelare relativa proprio al sequestro di un cantiere di Milano, le ‘Residenze Lac’ di via Cancano. Per le difese del processo Stresa, però, in passato e fino alle indagini milanesi non era questo l’orientamento dei giudici. Anzi esisterebbero ’40 anni’ di ‘diritto vivente granitico e inoppugnabile’ che negano la necessità del piano attuativo se l’area dove ricade l’intervento edilizio è già ‘urbanizzata’ e dotata degli standard e i servizi minimi prescritti dalla legge (18 metri quadrati per abitante), ha detto in aula Fabio Cintioli, ex magistrato del Consiglio di Stato e oggi avvocato chiamato come consulente tecnico dell’architetto Beretta. Ha aggiunto che se i pm di Milano e i loro consulenti avessero ragione, cioè se servisse il piano attuativo ogni volta che un edificio è più alto di 25 metri, ‘bisognerebbe andare in giro per tutta l’Italia a buttare giù un bel po’ di palazzi’. L’argomento dell’ex magistrato è quello del cosiddetto ‘lotto intercluso‘: un’area dove ci sono già ‘opere e servizi realizzati per soddisfare i necessari bisogni della collettività’ come ‘strade, spazi di sosta, fognature, reti di distribuzione del gas, dell’acqua e dell’energia elettrica, scuole’. Per la pronuncia della Cassazione, di cui si fa forte la Procura di Milano, si tratta però di ‘eccezioni’ possibili solo sulla carta ma di ‘difficile soluzione concreta’ o ‘poco giustificabili’ a fronte di di leggi nazionali che fissano ‘comunque, anche in caso di apparente piena e precedente urbanizzazione’, come a Milano e in generale nelle città del ventunesimo secolo, il ‘piano attuativo come luogo’ in cui accertare qual è la ‘situazione’ urbanistica del lotto. Del resto – concludevano gli ermellini in quella sentenza citata in decine di passaggi dalla pm durante la requisitoria – ‘il concetto di completa urbanizzazione di una determinata area’, così come l’intero sviluppo di una città, va inteso ‘in termini dinamici’. Quindi ‘adattato al differente contenuto di ogni progetto’ immobiliare. ‘L’individuazione dei servizi necessari’ alla popolazione ‘per rendere abitabile una determinata area presuppone necessariamente’ la conoscenza della ‘utilizzazione edificatoria’ come volumi, densità, altezze, e del suo ‘impatto in termini di abitanti’, degli ‘usi’ e delle funzioni urbane previste.

Le difese

A Milano, ad ogni modo, fino al 2024, non si sarebbe fatto riferimento al concetto di ‘piena urbanizzazione’ per evitare di utilizzare i piani attuativi. Il Comune, attraverso i suoi regolamenti che sono apparentemente in contrasto con le leggi nazionali (ma mai impugnati da nessuno), aveva stabilito che il piano attuativo era obbligatorio a prescindere dalle altezze solo sui lotti di superficie superiore a 15mila metri quadrati e poi a 20mila metri quadrati. Regola varata, anche in questo caso, con delle determine dirigenziali. Tra i 5mila e i 15mila mq di lotto sarebbe bastato il permesso di costruire e sotto i 5mila mq (come nel caso di Torre Milano che insiste su un’area molto piccola e per questo motivo l’edificio si è sviluppato in altezza) si è lascio spazio ai titoli di edilizia diretta, come la Scia. Nel Piano di governo del territorio del 2012 (quello oggetto del processo), Palazzo Marino avrebbe indicato in quali ambiti della città (10) sarebbe stato obbligatorio il piano attuativo, sottintendendo che in tutti gli altri non sarebbe stato vincolante, a prescindere quindi dalle altezze o dalle densità edilizie previste dai progetti.

Già oggi alcune difese potrebbero replicare alla discussione della Procura e in particolare l’avvocato Federico Papa, legale del costruttore Carlo Rusconi, è il primo ‘iscritto’ a parlare. La giornata delle altre arringhe è fissata intanto per il 29 aprile. La giudice Paola Braggion dovrà valutare se servano altre udienze per ulteriori discussione delle difese, repliche della pm e controreplichi dei legali prima di entrare in camera di consiglio per la prima decisione sull’urbanistica milanese. E’ già noto che molti avvocati incentreranno la propria linea difensiva su aspetti che riguardano la consapevolezza e l’ignoranza delle norme urbanistiche ed edilizie nazionali, regionali e locali. ‘Dovreste andare a chiederlo a Regione Lombardia’, aveva detto ai pm come provocazione l’architetto Marco Emilio Engel, consulente delle difese, durante un’udienza, sostenendo che la Regione nel 2005 avesse deciso, nell’ambito del suo potere legislativo concorrente con lo Stato in materia di governo del territorio, di disapplicare alcune norme nazionali. In particolare alcuni articoli sui ‘limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi’. Obiezione difensiva su cui la Procura di Milano ha la sua linea. Quella disapplicazione di 20 anni fa sarebbe stata temporanea perché, come si legge nella norma, funzionale solo alla ‘formazione dei nuovi strumenti urbanistici’ (i Pgt o i Piani regolatori) come poi avvenuto nel 2012 con l’approvazione del primo Piano di governo del territorio di Milano.

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