Migranti, un altro giudice di Catania non convalida i trattenimenti

Migranti, un altro giudice di Catania non convalida i trattenimenti
Foto Cecilia Fabiano/LaPresse 18 settembre 2023 Lampedusa, Italia – cronaca – Migranti, emergenza umanitaria sull’isola di Lampedusa. Nuovo arrivo di 190 migranti provenienti dal Ghana su una barca della Guardia Costiera. Nella foto: l’arrivo dei migranti soccorsi al porto di Lampedusa September 18, 2023 Lampedusa, Italy – News -Migrants, humanitarian emergency on the island of Lampedusa. New arrival of 190 migrants from Ghana on a Coast Guard boat. In the pic: the arrival of rescued migrants at the Lampedusa port.

Rosario Maria Annibale Cupri ha disposto il rilascio immediato delle sei persone di origine tunisina

Il giudice Rosario Maria Annibale Cupri, della sezione Migrazione del tribunale di Catania, collega della giudice Iolanda Apostolico, non ha convalidato il trattenimento di 6 migranti tunisini disponendone il rilascio immediato. I migranti erano assistiti tre dall’avvocato Rosa Emanuela Lo Faro e altri tre dall’avvocato Fabio Presenti. I sei provvedimenti sono sostanzialmente simili. In uno, relativo al caso di un tunisino di 37 anni sbarcato a Lampedusa il 3 ottobre e destinatario di un provvedimento di trattenimento emesso dal questore di Ragusa, il giudice cita la Corte di Giustizia Europea relativa alla direttiva 2013/33 per cui “il trattenimento di un richiedente protezione internazionale costituisce una misura coercitiva che ‘priva il richiedente della sua libertà di circolazione’”. 

Inoltre, nel respingere i trattenimenti nel cpr di Pozzallo, per il giudice Cupri “preme sottolineare che il trattenimento deve considerarsi misura eccezionale e limitativa della libertà personale” e che “la misura del trattenimento deve essere regolata e adottata sempre nei limiti e secondo le previsioni del diritto comunitario”. Ne consegue, come ha anche evidenziato la Corte Costituzionale, che “la normativa interna incompatibile con quella dell’Unione va disapplicata dal giudice nazionale”. Infine, condividendo le “precedenti decisioni” del tribunale di Catania per il giudice anche la “garanzia finanziaria non si configura, in realtà, come misura alternativa al trattenimento bensì come requisito amministrativo imposto al richiedente prima di riconoscere i diritti conferiti dalla direttiva 2013/33/Ue per il solo fatto che chiede protezione internazionale”.

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