Cori razzisti, curva Nord della Lazio chiusa con la condizionale

Gli insulti di stampo razziale contro Kessie e Bakayoko durante la semifinale di Coppa Italia a Milano, hanno provocato la decisione. La "pena" sospesa per un anno. Se ci saranno altri comportamenti analoghi le punizioni si sommeranno

Curva della Lazio chiusa per un turno in seguito ai cori razzisti contro Kessie e Bakayoko andati in scena a Milano durante la semifinale di Coppa Italia. La "pena" è stata però "sospesa" per un anno. Una sorta di "condanna con la condizionaIe". Se fatti del genere si ripeteranno, la nuova sanzione si sommerà a questa e verranno immediatamente applicate entrambe.

ll Giudice Sportivo della Serie A – si legge in un comunicato – , in riferimento ai fatti di Milan-Lazio di Coppa Italia dello scorso 24 aprile, ha sanzionato la società biancoceleste "con l'obbligo di disputare una gara con la parte del settore indicato dai collaboratori della Procura Federale nella propria relazione (Curva Nord dello stadio Olimpico, ndr) priva di spettatori, disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione". 

Il Giudice Sportivo, che si era preso dei giorni in più per attendere le indagini della Procura Federale, letta la relazione ha deciso di sanzionare la società biancoceleste in quanto "prima dell'inizio della gara, durante il primo ed il secondo tempo, e al termine della gara, i sostenitori" della Lazio "assiepati nel settore 'Terzo Anello Verde', si rendevano responsabili nella quasi totalità (il 90% dei 4.049 occupanti), di ripetuti cori espressione di discriminazione razziale nei confronti dei calciatori del Milan Kessie e, in particolare, Bakayoko". 

Nella relazione si sottolinea che "i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche in parti dell'impianto distanti" dal settore ospiti. Il Giudice ritiene, quindi, che "in ragione della loro dimensione e della percezione reale del fenomeno, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell'art. 11, n. 3" del Codice di Giustizia Sportiva. Per quanto riguarda l'altra semifinale Atalanta-Fiorentina, invece, il Giudice Sportivo ha sanzionato il club orobico con una multa di 7mila euro per il lancio di fumogeni.