Fino all'8 marzo Italia "divisa" in tre parti: Zona Rossa, Zona Gialla e territorio nazionale.
Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio con le misure per contenere gli effetti del coronavirus. Fino al prossimo 8 marzo l'Italia viene sostanzialmente divisa in tre parti: la Zona Rossa – i dieci comuni del Lodigiano e quello in Veneto di Vo' Euganeo –, la Zona Gialla (che comprende Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, le province di Pesaro e Urbino, e Savona) e il resto del Paese. Previste misure per tutto il territorio nazionale.
1. ZONA ROSSA
Le misure applicabili nei comuni della “Zona Rossa” (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo') – Divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale; sospensione di manifestazioni, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso; chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero fino al 15 marzo; sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto; chiusura di tutte le attività commerciali, a esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto; obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dall'azienda sanitaria competente; sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti; sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza; sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano al di fuori dell'area. Negli stessi comuni, il prefetto, d’intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali. Infine, negli uffici ricompresi nei distretti di Corte di Appello cui appartengono i comuni della “zona rossa”, sino al 15 marzo 2020, si prevede la possibilità, per i Capi degli uffici giudiziari, sentiti i dirigenti amministrativi, di stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblico, in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti.
2. ZONA GIALLA
Alcune delle misure applicabili nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona. Per tali regioni e province si stabilisce quanto segue: la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”. Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre “a porte chiuse”; il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regioni e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province; la sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose.
LA VERSIONE IN PDF DEL DOCUMENTO
Il provvedimento recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi. Il decreto tiene conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito. Il testo distingue le misure sulla base delle aree geografiche d'intervento.