Roma, 2 apr. (LaPresse) – Con 332 sì e 104 no l’Aula ha approvato definitivamente la proposta di legge ‘Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili’ (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

APPLAUSI E ‘VERGOGNA’. Al momento dell’approvazione della proposta di legge in materia di pene alternative al carcere sono esplosi gli applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico. Dai banchi del gruppo della Lega Nord e Autonomie invece si è levato il grido: “Vergogna”. I deputati Manfredi, Valentini e Giuliani hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole. La deputata Gelmini ha segnalato di aver erroneamente espresso voto favorevole, mentre avrebbe voluto astenersi.

REATO CLANDESTINITA’. La proposta di legge approvata dalla Camera in materia di pene alternative al carcere prevede all’articolo 2 fra i reati depenalizzabili quello di immigrazione clandestina. Contro questo comma ha dato battaglia la Lega Nord. Inoltre, sempre entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge, il Governo dovrà trasformare in illeciti amministrativi i reati puniti con la sola pena della multa o dell’ammenda, purchè non attinenti ad alcune materie escluse (edilizia e urbanistica; ambiente, territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica; giochi d’azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; materia elettorale e di finanziamento dei partiti; proprietà intellettuale e industriale); specifici reati contenuti nel codice penale (in materia di atti osceni e pubblicazioni e spettacoli osceni; di rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto, di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, di abuso della credulità popolare, di rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive e, infine, di atti contrari alla pubblica decenza); il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali; alcune specifiche contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda.

PENE ALTERNATIVE. L’articolo 1 prevede una delega al Governo per la riforma del sistema delle pene attraverso l’eliminazione dell’arresto e l’introduzione nel codice penale di pene detentive non carcerarie da scontare nell’abitazione del condannato (arresti domiciliari). Tra i casi in cui gli arresti domiciliari possono sostituire la detenzione in carcere sono previsti i delitti puniti con reclusione da 3 a 5 anni.

MESSA ALLA PROVA. La proposta di legge in matera di pene alternative al carcere approvata oggi alla Camera include anche la sospensione del procedimento con la cosiddetta “messa alla prova”. Il testo della norma prevede che “nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova”. “La messa alla prova – si legge nel testo – comporta la prestazione di un lavoro di pubblica utilità nonché condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato. Può inoltre comportare l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali”.

IRREPERIBILI. Infine nuove disposizioni anche per il rito degli irreperibili. La normativa definisce i casi di sospensione del processo, quando non si riesca a reperire l’imputato, e i casi in cui si possa procedere anche in sua assenza, quando abbia avuto conoscenza attraverso notifica dell’atto. La nuova norma quindi prevede l’avvenuta conoscenza del procedimento da parte dell’imputato.

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