La Commissione europea ha pubblicato le linee guida rafforzate sugli standard etici per i membri dell’organo esecutivo che prendono parte alle campagne elettorali per l’europarlamento. Sono state sviluppate, inoltre, disposizioni dedicate alla partecipazione alle attività elettorali a livello di Stato membro.
Entrambe le norme si basano sui pareri del comitato etico indipendente della Commissione e garantiranno l’applicazione coerente del codice di condotta per i membri dell’istituzione governativa. Dal 2018 i commissari possono partecipare alle campagne europee senza prendere un congedo non retribuito. Gli orientamenti si basano sull’esperienza maturata durante le elezioni del 2019, quando questo nuovo approccio è stato applicato per la prima volta, e sull’esperienza acquisita con la partecipazione dei membri alle campagne elettorali nazionali negli anni precedenti. In particolare garantiscono una chiara separazione tra i compiti della Commissione e le attività delle campagne.
Secondo le regole rafforzate per le europee, i membri della Commissione: si astengono da un’attività elettorale prima che il presidente/collegio sia stato informato della loro intenzione di partecipare alla campagna; devono garantire la loro disponibilità per lo svolgimento continuo dei loro compiti, come la partecipazione alle sessioni plenarie o alle riunioni delle commissioni del parlamento europeo, alle riunioni del Collegio e alle riunioni delle formazioni del Consiglio. Sono obbligati a creare un account di social media separato per la campagna e per qualsiasi dichiarazione o intervento a nome di un partito o di un candidato. Non possono utilizzare le risorse umane e materiali della Commissione per alcuna attività legata alla campagna (in particolare per la stesura di discorsi o documenti, l’organizzazione di viaggi, ecc.). Devono garantire una chiara separazione tra le modalità di viaggio legate ai loro compiti alla Commissione e quelle relative alle loro campagne.
Le linee guida odierne, inoltre, stabiliscono che tutto il sostegno finanziario o materiale per la campagna e i suoi partecipanti deve essere diretto al partito o all’organizzazione della propaganda politica e rigorosamente separato dagli interessi finanziari dei deputati. Infine, qualora dovesse verificarsi una situazione che possa ragionevolmente essere percepita come un conflitto di interessi ai sensi del Codice di Condotta, dovrà essere seguita la procedura prevista.
Per quanto riguarda le elezioni a livello degli Stati membri, il codice di condotta prevede che, se i commissari intendono candidarsi alle elezioni o svolgere in altro modo un ruolo attivo nella campagna elettorale, devono, a differenza delle elezioni europee, ritirarsi dai lavori della Commissione per tutto il periodo di coinvolgimento attivo. Anche gli orientamenti per le campagne elettorali a livello degli Stati membri fanno una chiara distinzione tra partecipazione attiva e non attiva. Sviluppando linee guida specifiche, la Commissione mantiene anche il suo precedente impegno riconosciuto dal Mediatore europeo.