Bruxelles (Belgio), 21 mag. (LaPresse) – Tra il 22 e il 25 maggio i cittadini dei 28 Paesi dell’Ue si recheranno ai seggi per scegliere i 751 deputati del nuovo Parlamento europeo. Per la prima volta nella storia delle elezioni europee, tenendo conto di quanto stabilito dal Trattato di Lisbona entrato in vigore nel 2009, per la nomina della Commissione europea bisognerà tenere conto del risultato emerso dalle urne.
La procedura di nomina dell’esecutivo Ue prevede le seguenti fasi: 1. Tenendo conto dei risultati che emergeranno dalle elezioni europee, i capi di Stato o di governo degli Stati membri propongono un candidato alla carica di presidente della Commissione.
2. Il candidato presenta i suoi orientamenti politici al Parlamento europeo, che deve votarlo. Per essere approvato, il candidato deve ottenere il voto della maggioranza assoluta dei deputati, cioè 376 su 751. Se approvato, il candidato è considerato eletto dal Parlamento; se invece non è approvato, gli Stati membri devono presentare un nuovo candidato.
3. Il presidente eletto e i governi nazionali dell’Ue concordano un elenco di candidati per gli altri portafogli di competenze della Commissione. Viene indicato un candidato per ogni Paese.
4. I candidati sono sottoposti ad audizioni di conferma all’Europarlamento. Non si tratta di formalità, infatti in passato è successo che il Parlamento respingesse candidati che riteneva inadatti.
5. Il presidente e gli altri commissari, come organo complessivo, sono a quel punto sottoposti a un unico voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. È richiesta la maggioranza semplice, cioè la maggioranza dei voti espressi.
6. Se approvata dal Parlamento, la nuova Commissione è formalmente nominata dai capi di Stato o di governo dell’Ue.