Piazza San Carlo, gip: “Da Appendino approccio frettoloso e imprudente”

Il sindaco di Torino Chiara Appendino “decidendo di proiettare in piazza San Carlo la finale di Champions League ha chiesto all’amministrazione e all’organizzazione di operare in condizioni la cui criticità era evidente, disinteressandosi poi di tutti gli aspetti operativi”. Lo si legge in un passaggio delle 159 pagine di motivazioni della sentenza con cui il gip di Torino Mariafrancesca Abenavoli ha condannato a 1 anno e 8 mesi di reclusione la sindaca di Torino Chiara Appendino per i disordini avvenuto la sera del 3 giugno 2017 in piazza San Carlo quando, durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid.

Nella piazza, strapiena di tifosi, è scoppiato il panico e 2 persone sono morte schiacciate mentre altre 1500 sono state ferite. Per il giudice, il sindaco Appendino insieme al capo di gabinetto Paolo Giordana avrebbero sottovalutato il rischio di un attacco terroristico, o che in piazza si diffondesse la paura legata ad uno scoppio o ad un altro evento improvviso. “Nè Appendino nè Giordana – si legge nella sentenza – hanno ami preso in considerazione questo rischio, nè si sono preoccupati dello scarso tempo a disposizione o della mancanza di professionalità di chi doveva allestire la proiezione e neppure hanno ritenuto di stanziare un budget adeguato per far fronte più serenamente alle problematiche legate alal sicurezza”. Appendino, inoltre, ha pertanto commissionato a terzi la gestione dell’evento, operando a monte delle scelte che non lasciavano congruo margine di discrezionalità a chi doveva operare in concreto per assicurare la sicurezza dell’evento. E tali scelte sono state frutto di un approccio frettoloso, imprudente (perchè non ha tenuto conto dei rischi connessi) e negligente (perchè non ha vigilato in alcun modo sulla concreta attuazione di tali scelte, trascurando di assicurare il dovuto rilievo anche nella fase di formazione della decisione agli aspetti connessi alla sicurezza”.

Il rischio che ci fossero disordini era “prevedibile” anche alla luce degli attentati terroristici avvenuti nello stesso periodo. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza. “La scelta di una piazza avente le caratteristiche strutturali di piazza San Carlo – si legge ancora nelle motivazioni – aggravava dunque ulteriormente la pericolosità degli altri aspetti connessi alla prevedibilità dell’evento, in particolare con riferimento al rischio terrorismo, che ha avuto un ruolo preponderante nell’intera vicenda. Per un verso, infatti, la considerazione di tale aspetto ha comportato la necessità di predisporre apposite misure cautelari, in particolare il transennamento per consentire il filtraggio delle persone che accedevano alla piazza, misure che non erano state quasi mai realizzate (in relazione a quella specifica piazza vi era un solo precedente, quello del capodanno 20 I 6-20 I 7) e che però presentavano rischi ben noti agli operatori del settore, oltre che agevolmente apprezzabili da chiunque, con la comune diligenza, che avrebbe suggerito la necessità di porre una particolare attenzione. Il rischio terrorismo ha però anche costituito il carburante che ha fatto deflagrare il panico nella piazza”. Secondo la giudice, inoltre, “il rischio di una particolare sensibilità della folla e del pericolo di una sua reazione scomposta a fronte di qualsiasi, anche minimo, evento scatenante era ancor più prevedibile proprio dopo gli ultimi attentati terroristici, che si erano verificati in occasione di manifestazioni partecipate da un gran numero di spettatori e che non erano noti soltanto alle forze dell’ordine”