Consulta: Illegittimo divieto scambio oggetti fra detenuti in 41 bis

Torino, 22 mag. (LaPresse) – Cade il divieto assoluto di scambio di oggetti di modico valore, come generi alimentari o per l’igiene personale e della cella, per i detenuti sottoposti al regime del 41 bis appartenenti allo stesso 'gruppo di socialità'. Il divieto legislativo, comprensibile tra detenuti assegnati a gruppi di socialità diversi, risulta invece irragionevole se esteso in modo indiscriminato anche ai componenti del medesimo gruppo. Resta fermo che l’Amministrazione penitenziaria potrà disciplinare le modalità degli scambi nonché predeterminare eventuali limitazioni in determinati e peculiari casi, che saranno eventualmente vagliate dal magistrato di sorveglianza. È quanto si legge nella sentenza n. 97 depositata oggi (relatore Nicolò Zanon) con cui la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il divieto legislativo di scambiare oggetti tra detenuti sottoposti al regime dell’articolo 41 bis dell’Ordinamento penitenziario appartenenti al medesimo 'gruppo di socialità'.