Xylella, Ue: Sì obbligo abbattere piante anche senza sintomi

La sentenza della Corte parla di misura "proporzionata all'obiettivo di protezione fitosanitaria nell'Unione" e "giustificata dal principio di precauzione"

La Commissione può obbligare gli Stati membri dell'Unione europea a rimuovere tutte le piante potenzialmente infettate dal batterio Xylella fastidiosa, ancorché non presentanti sintomi d'infezione, in caso si trovino in prossimità delle piante già infettate. È quanto stabilisce la Corte Ue che in una sentenza parla di misura "proporzionata all'obiettivo di protezione fitosanitaria nell'Unione" e "giustificata dal principio di precauzione, tenuto conto delle prove scientifiche di cui la Commissione disponeva al momento della sua adozione".

Nel 2015, ricorda la Corte, la Commissione aveva indicato agli Stati membri di procedere alla rimozione immediata (senza indennizzo) delle piante ospiti del batterio, indipendentemente dal lo stato di salute, se situate in un raggio di 100 metri attorno a quelle infettate. In seguito, il Servizio Agricoltura della Regione Puglia aveva ordinato a diversi proprietari di uliveti nella provincia di Brindisi di rispettare la direttiva. Di qui il ricorso al Tar del Lazio che aveva sospeso l'ordine di rimozione delle piante situate in prossimità degli ulivi infetti, interrogando la Corte di giustizia sulla validità della decisione della Commissione in rapporto al diritto dell'Unione. Con la sentenza di oggi, la Corte ha confermato la "validità della decisione della Commissione in rapporto alla direttiva, letta alla luce dei principii di precauzione e di proporzionalità".

La Corte precisa che l'obbligo di rimuovere "immediatamente" tutte le piante ospiti in un raggio di 100 metri attorno a quelle infette non è in contraddizione con l'obbligo di eseguire un opportuno trattamento fitosanitario, comportante, "se del caso", la rimozione della pianta. Tale trattamento preliminare riguarda, infatti, non la pianta in se stessa, bensì gli insetti "vettori" dell'infezione batterica e mira, spiega la sentenza, a limitare il rischio della diffusione di questi ultimi al momento della successiva rimozione della pianta.

La Corte sottolinea, inoltre, che, "sebbene i pareri scientifici non abbiano dimostrato l'esistenza di un sicuro nesso causale tra il batterio Xylella e il disseccamento rapido degli ulivi, risulta però da questi stessi pareri che esiste una correlazione significativa tra tale batterio e la patologia di cui soffrono gli olivi". A detta della Corte, dunque, il "principio di precauzione" può giustificare l'adozione di misure di protezione, come la rimozione delle piante infette, e "ciò quand'anche sussistano incertezze scientifiche al riguardo". La Corte evidenzia però che nel caso in cui, in base a nuovi dati scientifici pertinenti, l'eradicazione del batterio non richiedesse più la rimozione di tutte le piante ospiti situate in prossimità di quelle infette, la Commissione dovrebbe modificare la propria decisione.

Per quanto riguarda infine la questione indennizzi, la Corte sottolinea che il semplice fatto che né la direttiva né la decisione della Commissione prevedano un regime di indennizzo dei proprietari degli ulivi abbattuti "non significa che il diritto all'indennizzo sia escluso". Infatti, si legge nella nota, "il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione potrebbe, in alcune circostanze, imporre il pagamento di una giusta indennità".