Roma, 29 ott. (LaPresse) – Pene fino a 12 anni, aggravante per chi fugge e introduzione del reato di lesioni stradali. Queste le linee guida che contraddistinguono il disegno di legge sull’omicidio stradale che la Camera ha approvato con 276 voti a favore, 20 contrari e 101 astenuti. Entro l’anno, dopo il passaggio al Senato, sarà legge, assicura il vice ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Riccardo Nencini. Il premier Matteo Renzi, sin dall’inizio, si era speso a favore dell’introduzione di questa legge e ieri dall’Avana ha commentato: “E’ una legge storica”, “un passo avanti di civiltà”.
COSA PREVEDE. L’omicidio stradale colposo, quindi, se l’iter della legge sarà come annunciato, diventa reato a sé, graduato su tre varianti. Resta la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell’ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada. Ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi: chi infatti uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe rischia ora da 8 a 12 anni di carcere. Sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l’omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio).
LESIONI STRADALI. La proposta di legge introduce anche il reato di lesioni personali stradali. In particolare è confermato il reato di lesione personale grave e gravissima con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sanzionato come oggi ma con l’eliminazione della possibilità di applicare in via alternativa la multa da 500 a 2.000 euro. Sono sanzionate in misura maggiore le lesioni personali stradali, le gravi con la pena della reclusione da 3 a 5 anni, le gravissime con la reclusione da 4 a 7 anni, provocate per colpa dalle categorie analoghe a quelle sanzionate in modo più severo per l’omicidio stradale. La pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni (lesioni gravi) e da 2 a 4 anni (lesioni gravissime), quando le lesioni derivano dalle stesse violazioni del Codice della strada sanzionate per l’omicidio stradale da 4 a 10 anni.
FUGA CONDUCENTE. Se chi è alla guida fugge dopo l’incidente, scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione.
ARRESTO IN FLAGRANZA. Si prevede l’arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di ‘omicidio colposo stradale’ nei casi più gravi, ossia quelli in cui è pervisto l’arresto da 8 a 12 anni: scatta quando il guidatore viene trovato in stato di ebrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o sotto l’effetto di droghe.