Torino, 23 feb. (LaPresse) – “La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti dell’imputato… e alle conseguenti statuizioni di condanna nei confronti di tale imputato e dei responsabili civili, perchè il reato è estinto per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di primo grado”. Così la Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza sul caso Eternit che aveva assolto l’imputato Stephan Schmidheiny perchè il reato di disastro “è prescritto”. I giudici della Suprema Corte hanno sostenuto che il reato di disatro, quello contestato all’imprenditore svizzero, non andò oltre il 1986, anno in cui chiuse la fabbrica di Casale Monferrato.
“Discende da quanto evidenziato – spiega la Cassazione in un passaggio della sentenza – che nel caso in esame, la consumazione del reato di disastro non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione dell’amianto prodotti dagli stabilimenti della cui gestione è attribuita la responsabilità all’imputato: non oltre perciò il mese di giugno dell’anno 1986, in cui venne dichiarato il fallimento delle società del gruppo…”. La Cassazione ha inoltre dichiarato che i “ricorsi delle parti civili Inail, Inps e Maurizio Carelli devono quindi essere rigettati”. Con la prescrizione sono stati annullati anche i risarcimenti per tutte le migliaia di vittime colpite da tumore o asbestosi, le malattie provocate dall’amianto.