Roma, 4 dic. (LaPresse) – Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dal presidente di Stamina Foundation, Davide Vannoni e ha disposto la sospensione del decreto di nomina della Commissione del ministero della Salute che ha bocciato il metodo. Questo comporta anche la sospensione del parere contrario dato dalla Commissione alla sperimentazione. A pronunciarsi sul ricorso di Vannoni è stata la sezione Terza Quater, che ha fissato l’11 giugno l’udienza di merito. Per i giudici “è innegabile – si legge nell’ordinanza – che la Fondazione ha, come dice lo stesso ministero nella memoria depositata il 30 novembre 2013, ‘ideato’ il preparato oggetto della sperimentazione, con la conseguenza che la stessa è legittimata ed ha interesse ad impugnare i provvedimenti che ne inibiscono la sperimentazione”. Stamina si era rivolta al Tar contestando la composizione del Comitato scientifico, considerata “illegittima” essendo stati nominati componenti “che già prima prima dell’inizio dei lavori, avevano espresso forti perplessità, o addirittura accese critiche, sull’efficacia scientifica del metodo”. Il Tar, quindi, ha ritenuto il ricorso oltre che ammissibile “anche provvisto di sufficiente fumus, non essendo stata garantita l’obiettività e l’imparzialità del giudizio, con grave nocumento per il lavoro dell’intero organo collegiale”.
I giudici amministrativi, quindi esortano il ministero a modificare le nomine degli esperti, convocando anche scienziati stranieri. “Tale indipendenza va intesa primariamente in senso ideologico (e dunque non necessariamente economico, come sembra affermare il ministero nella memoria difensiva), e deve quindi concretizzarsi innanzitutto nel non approcciarsi alla sperimentazione in modo prevenuto – si legge nell’ordinanza – per averla già valutata prima ancora di esaminare la documentazione prodotta dalla Stamina Fondation”. “E’ interesse primario dello stesso ministero della Salute – scrivono ancora i giudici – pervenire a riscontri obiettivi e, per quanto lo consenta la materia, il più possibile certi in ordine alla possibilità di iniziare la sperimentazione e, se del caso, alla sua efficacia”. “E’ pertanto necessario – conclude l’ordinanza – che ai lavori partecipino esperti, eventualmente anche stranieri, che sulla questione non hanno già preso posizione o, se ciò non è possibile essendosi tutti gli esperti già esposti, che siano chiamati in seno al Comitato, in pari misura, anche coloro che si sono espressi in favore di tale metodo”.
Il Tar sottolinea anche che “la decisione di iniziare o meno la sperimentazione sul metodo Stamina avrebbe richiesto certamente un maggiore approfondimento, atteso che l’importanza vitale che la stessa assume avrebbe giustificato la chiusura dei lavori in un arco di tempo superiore ai tre mesi impiegati dal Comitato, peraltro cadenti nel periodo feriale, aprendo un contraddittorio sulle questioni relative alla sicurezza del Metodo, uniche questioni che avrebbero potuto evitare che la sperimentazioni fosse avviata”. Per i giudici, quindi, “solo un’approfondita istruttoria in contraddittorio con chi afferma che il Metodo Stamina non produce effetti negativi collaterali potrà convincere anche i malati con patologie dall’esito certamente infausto, e che su tale metodo hanno riposto le ultime speranze, che il rimedio stesso non è, almeno allo stato, effettivamente praticabile”.