Roma, 31 mag. (LaPresse) – “Secondo l’art. 9 della Convenzione sulla tortura: ‘Gli Stati Parte si accordano l’assistenza giudiziaria più vasta possibile in qualsiasi procedimento penale relativo ai reati di cui all’articolo 4, compresa la comunicazione di tutti gli elementi di prova disponibili e necessari ai fini del procedimento’. Tale ultima disposizione della Convenzione non solo è stata ignorata dalle Autorità di Governo e dalle Autorità giudiziarie egiziane, ma è stata ‘osteggiata’ in modo palese”. Lo evidenzia il gup di Roma Roberto Ranazzi nell’ordinanza con cui dispone l’invio degli atti del procedimento Regeni alla Consulta.
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