Roma, 28 mar. (LaPresse) – Possibilità di aderire alla definizione agevolata in acquienza “anche per gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione. E’ quanto si legge in una bozza, visionata da LaPresse, del nuovo decreto energia atteso oggi in Cdm. “Per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva, in base alle disposizioni” della legge di bilancio che prevedeva la definizione in acquiescenza. “Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e ai fini del pagamento delle rate ancora dovute non si tiene conto delle maggiori sanzioni comprese nella rata già versata. Non sono, in ogni caso, rimborsabili le maggiori sanzioni versate”.
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