Bruxelles, 22 feb. (LaPresse) – “Uno Stato membro può esercitare la sua facoltà di dichiarare inammissibile una domanda di protezione internazionale con la motivazione che al richiedente è già stato concesso lo status di rifugiato da parte di un altro Stato membro”. Lo ha stabilito la Corte di giutizia europea in una sentenza emessa oggi.

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