"Il giudizio proposto" non è "ammissibile dinanzi al Giudice Nazionale"

 "Il giudizio proposto" non è "ammissibile dinanzi al Giudice Nazionale" e l'unica competenza è "esclusivamente affidata alla Iaaf ovvero al Tas di Losanna". E' la risposta del Tribunale Nazionale Antidoping di Nado Italia all'istanza presentata dalla difesa di Alex Schwazer "per ottenere giudizio immediato per l'annullamento della sospensione cautelare irrogata dalla Iaaf in data 8 luglio 2016".
 

 "La difesa dell'atleta Alex Schwazer in data 11 luglio 2016 – si legge nel comunicato – ha presentato dinanzi alla seconda sezione del Tribunale Nazionale Antidoping di Nado Italia istanza per ottenere giudizio immediato per l'annullamento della sospensione cautelare irrogata dalla Iaaf in data 8 luglio 2016. Nella stessa giornata è stato rappresentato alla difesa dell'atleta da parte del Presidente della seconda sezione del Tna che il giudizio proposto non era ammissibile dinanzi al Giudice Nazionale e che l'unica competenza era esclusivamente affidata alla Iaaf ovvero al Tas di Losanna". "Ad ulteriore replica della difesa – viene chiarito – il presidente della seconda sezione del Tna ha ribadito tale posizione. In sostanza, alla luce del codice Wada e delle Iaaf Rules, si precisa: 1) Il provvedimento di sospensione cautelare può essere impugnato solo se l'atleta dimostra che la violazione è probabile conseguenza dell'assunzione di un prodotto contaminato e solo dinanzi alla Iaaf o al Tas di Losanna; 2) Il provvedimento di sospensione cautelare non può essere in nessun caso impugnato dinanzi al Giudice Nazionale; 3) Il Giudice Nazionale può essere adito soltanto per il giudizio di merito, che deve comunque concludersi entro il termine di due mesi". "I vincoli procedurali sopra indicati sono stati ulteriormente chiariti alla difesa dell'atleta che però non ha ancora comunicato alla Procura Nazionale Antidoping di Nado Italia la scelta della procedura che intende avviare", si legge in conclusione.
 

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