Roma, 31 mag. (LaPresse) – L’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti sarà graduale e avverrà nell’arco di tre anni. I fondi saranno ridotti al 60% il primo anno, al 50% il secondo anno e al 40% al terzo anno, per poi essere abolito del tutto. È quanto contenuto nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri secondo quanto spiegano fonti di Governo.

Il via libera al disegno di legge, che ora dovrà essere approvato dal Parlamento, prevede nuove regole “volte ad assicurare il tasso di democrazia interna, la trasparenza dei partiti, i controlli sulle relative spese”.

LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA. Al posto del finanziamento pubblico entra in funzione un nuovo sistema di contribuzione volontaria da parte dei cittadini che potranno scegliere di destinare risorse ai partiti attraverso due sistemi: le detrazioni fiscali e il 2×1000.

LE DETRAZIONI. I cittadini che intendono destinare denaro ai partiti avranno dall’imposta lorda una detrazione pari al l 52% per importi compresi fra i 50 e 5mila euro e al 26% – stessa percentuale di detrazione riservata per erogazioni alle Onlus – per importi tra i 5.001 e i 20mila euro.

IL 2X1000. Con il sistema del 2×1000 il cittadino potrà scegliere a chi destinare i propri soldi. Possono essere ammessi alla ripartizione annuale del 2×1000 della propria imposta sul reddito (Ire) i partiti politici che abbiano conseguito nell’ultima consultazione elettorale almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato. La decisione sarà presa dal contribuente sempre a decorrere dall’anno finanziario 2014, in fase di dichiarazione dei redditi attraverso la compilazione di una scheda con l’elenco dei soggetti aventi diritto.

CHI PUO’ ACCEDERE AL NUOVO SISTEMA. Possono essere ammessi ad ottenere il finanziamento privato in regime fiscale agevolato i partiti politici che abbiano conseguito, nell’ultima consultazione elettorale, almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o in un’assemblea regionale, o che abbiano presentato, nella stessa consultazione elettorale, candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre del Senato della Repubblica o delle assemblee regionali, o in almeno una circoscrizione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

REQUISITI PER ACCEDERE A CONTRIBUZIONE. Per ottenere i contributi volontari, i partiti politici dovranno organizzarsi secondo requisiti minimi idonei a garantire la democrazia interna. Dovranno anche assicurare “la trasparenza e l’accesso a tutte informazioni relative al proprio funzionamento, anche mediante la realizzazione di un sito internet, completo nelle informazioni, chiaro nel linguaggio, facile nella consultazione”. Su questo sito, spiega Palazzo Chigi, dovrà essere pubblicato il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.

NUOVE REGOLE DI COMUNICAZIONE POLITICA. Il disegno di legge comprende inoltre nuove disposizioni in materia di comunicazione politica fuori dalla campagna elettorale: i partiti politici avranno diritto ad accedere a spazi televisivi messi a disposizione a titolo gratuito dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ai fini della trasmissione di messaggi (della durata massima di un minuto) diretti a rappresentare alla cittadinanza i propri indirizzi politici.

SISTEMA A REGIME NEL 2016. Il sistema di regolamentazione della contribuzione volontaria ai partiti politici prenderà avvio nel 2014, ma andrà a regime nel 2016. Solo a giugno 2015 gli italiani saranno infatti chiamati a dichiarare i propri redditi relativi al 2014. A quel punto saranno necessari altri mesi per permettere all’Erario di stabilire l’ammontare esatto della quota del 2 x 1000 da destinare a ciascun partito politico. Fino a quel momento, e quindi in via transitoria, a tutti i partiti è riconosciuto il taglio: del 40% nel primo esercizio successivo a quello dell’entrata in vigore del disegno di legge; del 50% nel secondo esercizio successivo; del 60% nel terzo esercizio successivo a quello dell’entrata in vigore del disegno di legge. Con il quarto esercizio finanziario successivo il finanziamento cessa.

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