La legittimità di tale obbligo era stata contestata da alcuni genitori di Trieste

Il Consiglio di Stato si è pronunciato oggi, in sede cautelare, con l'ordinanza n.1662, sull'obbligo di vaccinazione introdotto dal Comune di Trieste per l'accesso ai servizi educativi comunali da 0 a 6 anni (nido, scuola materna, spazi gioco, servizi integrativi, sperimentali e ricreativi).

La legittimità di tale obbligo era stata contestata da alcuni genitori sulla base del cosiddetto principio di precauzione, non avendo avuto dalle autorità sanitarie una completa informazione sul rapporto costi/benefici delle vaccinazioni (inclusa la possibilità di eseguire preventivi accertamenti sanitari per poter escludere il rischio di reazioni avverse).
Il Consiglio di Stato ha rigettato la domanda cautelare dei ricorrenti (confermando la decisione assunta dal Tar Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste, n. 20/17), evidenziando come l'obbligo di vaccinazione, oltre ad essere coerente con il sistema normativo generale in materia sanitaria e con le esigenze di profilassi imposte dai cambiamenti in atto (minore copertura vaccinale in Europa e aumento dell'esposizione al contatto con soggetti provenienti da Paesi in cui anche malattie debellate in Europa sono ancora presenti), non si ponga in conflitto con i principi di precauzione e proporzionalità.

In particolare, nell'ordinanza si rileva come il principio di precauzione (secondo cuiáin presenza di un'alternativa che presenti un rischio per la salute umana non dimostrato ma neppure smentito dal sapere scientifico, il decisoreápubblicoádeve optare per la soluzione cheáneutralizzi o minimizzi il rischio), in questo caso, operaáaátutela della salute pubblica ed in particolare della comunitàáináetà prescolare, prevalendo sulle prerogative sottese alla responsabilità genitoriale.
 

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