Roma, 11 nov. (LaPresse) – E’ illegittimo l’articolo della legge in cui si contempla “come ipotesi di reato” la condotta di “selezione degli embrioni “anche nei casi in cui questa sia “esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravita’” stabiliti con la legge sull’aborto e “accertate da apposite strutture pubbliche”. Lo hanno stabilito i giudici della Consulta con una sentenza depositata oggi.

Dunque, non è reato la selezione di embrioni nel caso serva a evitare l’impianto di embrioni affetti da gravi malattie genetiche trasmissibili. La Consulta ha invece dichiarato non fondata la seconda questione di legittimità sollevata dal tribunale di Napoli, e riguardante la sanzione penale prevista per le condotte di ‘soppressione’ di embrioni.

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